Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art20 · fonte su Normattiva