• 1)Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti: 1° designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti; 2° modalita' per il pagamento delle prestazioni dovute da ciascun ente assicuratore ai rispettivi beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente; 3° controllo medico ed amministrativo dei richiedenti e degli aventi diritto a prestazioni e rimborso delle spese relative.
  • 2)Le autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle legislazioni dei rispettivi Stati nel campo delle assicurazioni sociali.
  • 3)Gli istituti e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che saranno adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art16 · fonte su Normattiva