Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorita' e agli enti competenti di tale Paese e' esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorita' e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art21 · fonte su Normattiva