[1]Articolo VIII

[2]1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente convenzione non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della stessa nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Governo del Regno del Belgio e avra' effetto un anno dopo il ricevimento della notifica. 2. La denuncia fatta da una delle Parti contraenti avra' effetto solo nei confronti di quest'ultima.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-artviii · fonte su Normattiva