1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dello articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio. Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avra' efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve. La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro. Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva. 2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformita' del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata a fare opposizione ne' a formulare riserve.
Testo vigente dal 19 febbraio 1974
