Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Art. 32 — Concentrazioni
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Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie»;
- b)all'articolo 16:
- 1)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore»;
- 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati;
- b)proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
- c)proventi per commissioni;
- d)profitti da operazioni finanziarie;
- e)altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo»;
- c)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quando due o piu' imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entita' autonoma»;
- 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento e' valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della liberta' di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o piu' imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonche' della possibilita' offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione».
Testo in vigore dal 12 agosto 2022 al 30 novembre 2023
