Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Art. 33Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica

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All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilita' dei dati»;
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualita' del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita' svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;
  • c)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.

Testo in vigore dal 12 agosto 2022 al 30 novembre 2023

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/2026

    Questione infondata
    12 maggio 2026

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), sollevate in riferimento agli artt. 24, primo comma, 111, primo e…

    Art. 33 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 · Art. 24 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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