Art. 33 — Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica
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All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilita' dei dati»; b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualita' del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita' svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»; c)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.
Testo in vigore dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023
