Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Art. 36 — Clausola di salvaguardia
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Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo in vigore dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023
