Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 22 — Bilancio pluriennale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011. Leggi il testo vigente →

L Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

  • a)l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
  • b)le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico. 2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e' integrato con gli effetti della legge di stabilita'. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art22 · fonte su Normattiva