Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 22 — Bilancio pluriennale

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Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, ((ed e' presentato al Parlamento con riferimento a)) un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

  • a)l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
  • b)le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e' integrato con gli effetti della legge di stabilita'. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.

Testo in vigore dal 14 giugno 2016 al 9 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art22 · fonte su Normattiva