Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 48 — Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni

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Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art48 · fonte su Normattiva