Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 52 — Disposizioni finali ed entrata in vigore

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In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, ((al Documento di economia e finanza)), di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilita', di' cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata entro il 30 settembre. )) Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo in vigore dal 13 aprile 2011 al 9 settembre 2016

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