Art. 108 — Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
