Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 144/1974

    Questione infondata
    22 maggio 1974

    Il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 si concreta in un comportamento dalle peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una sequenza più o meno complessa di insidie e manovre tendenti a realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di la' della linea di confine in violazione degli obblighi fiscali. La natura particolare di tale "iter" fraudolento del procedimento di esecuzione del reato offre idonei motivi ad una valutazione specialmente severa, l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende responsabile del delitto tentato di contrabbando a quella prevista per il delitto consumato, disposta dall'art. 108 della citata legge n. 1424 del 1940, tendendo ad adeguare la sanzione alle descritte peculiari modalità di esecuzione e consumazione del reato, trova fondamento nella valutazione di politica criminale, rimessa alla discrezionalità del legislatore, secondo cui, nel tentativo di contrabbando e nel reato consumato risiedono elementi di pericolosità sociale che richiedono eguali sanzioni. Analoghe ragioni valgono per quanto riguarda il caso del contrabbando di generi di monopolio di cui all'art. 74 legge 17 luglio 1942, n. 907, che riproduce la norma equiparativa di cui all'art. 108 sopra ripetuto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate, sollevata per la presunta violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla unificazione della sanzione tanto per il delitto di contrabbando tentato che per quello di contrabbando consumato.

    Art. 108 Legge doganale · Art. 74 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 3 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art74 · fonte del testo