Legge doganale

Art. 109 — Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000. In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art109 · fonte del testo