Art. 109 — Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
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((Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000)). In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973
