Legge doganale

Art. 109 — Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

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((Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000)). In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 14 aprile 1953. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita'tolto: , aggiunto: o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. tolto: 50 aggiunto: 500.000. In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art109 · fonte del testo