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[1]Delle misure di sicurezza personali non detentive. Liberta' vigilata.

[2]Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art115 · fonte del testo