Art. 119 — Differenze rispetto allo dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970. Leggi il testo vigente →
Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970
