Art. 119 — Differenze rispetto allo dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti
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Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. 9 La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62
9Il D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il coefficiente per la determinazione del limite massimo dell'ammenda proporzionale prevista dall'articolo 119, primo comma, della legge doganale predetta e' raddoppiato". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Nei casi previsti dalle norme richiamate nei precedenti commi secondo e terzo si applica, tuttavia, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento".
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
