Legge doganale

Art. 119 — Differenze rispetto allo dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art119 · fonte del testo