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[1]Inosservanza di formalita' doganali.

[2]E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 chiunque:

  • a)importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;
  • b)e' sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 88. E' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:
  • a)presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta di cauzione » dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
  • b)presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art127 · fonte del testo