Art. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 134 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Inosservanza di formalita' doganali.
tolto: E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 chiunque:
tolto: a) importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;
tolto: b) e' sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 88. E' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:
tolto: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta di cauzione » dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
tolto: b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art127 · fonte del testo