Art. 135
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[1]Invio dei verbali all'Autorita' giudiziaria.
[2]I processi verbali per i reati per cui non e' ammessa, ne' l'oblazione, ne' l'estinzione a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale. Nei casi di cui al precedente art. 134, copia di detti processi verbali e', contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 133.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
