Art. 135
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Invio dei verbali all'Autorita' giudiziaria.
tolto: I processi verbali per i reati per cui non e' ammessa, ne' l'oblazione, ne' l'estinzione a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale. Nei casi di cui al precedente art. 134, copia di detti processi verbali e', contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 133.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art135 · fonte del testo