Art. 140 — Cose sequestrate
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Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dalla dogana piu' vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura l'identita' secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili. Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla, restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede alla istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana. Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
