Art. 140 — Cose sequestrate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dalla dogana piu' vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura l'identita' secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili. Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla, restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede alla istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana. Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art140 · fonte del testo