Art. 15 — Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci
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Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e, fuori di essi, solo previa autorizzazione delle Autorita' doganali. Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci puo' essere compiuta lungo la linea doganale senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della Regia guardia di finanza. Il capo della dogana puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come puo' d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti. Il capo della dogana puo', infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
