Art. 24 — Ingiunzione di pagamento
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I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione. L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 6 gennaio 1962
