Legge doganale

Art. 24 — Ingiunzione di pagamento

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I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione. L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 6 gennaio 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/1962

    Questione infondata
    7 luglio 1962

    (Nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, era già stata decisa con la sentenza n. 79 del 1961). Cfr.: 24/1956 D.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 Legge doganale · Art. 26 Legge doganale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art24 · fonte del testo