Art. 24 — Ingiunzione di pagamento
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I diritti dovuti alla. dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione. L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 5/1/1962, n. 5), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1962 al 12 aprile 1973
