Art. 3 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
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Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessita' gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
