Legge doganale

Art. 3 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

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Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessita' gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art3 · fonte del testo