Legge doganale

Art. 3 — Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 82 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessita' gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art3 · fonte del testo