Legge doganale

Art. 4 — Diritto dello Stato all'imposta doganale

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Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalita'. La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art4 · fonte del testo