Legge doganale

Art. 4 — Diritto dello Stato all'imposta doganale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1948 al 25 marzo 1970. Leggi il testo vigente →

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalita'. La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800

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Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti".

Testo in vigore dal 1 luglio 1948 al 25 marzo 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800

    Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art4 · fonte del testo