Art. 4 — Diritto dello Stato all'imposta doganale
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[1]((Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non puo' essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'articolo 4-bis, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'articolo 145, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato ovvero, se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e' stato accertato.))
[2]((Presupposto dell'obbligazione tributaria.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800
1Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 800 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti".
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
