Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970. Leggi il testo vigente →
[1]Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.
[2]Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprieta' privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento. Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge. L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali. Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprieta' privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza. Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970
