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[1]Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.

[2]Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprieta' privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento. Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge. L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali. Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprieta' privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza. Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 26 febbraio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art72 · fonte del testo