Art. 72
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[1]Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.
[2]Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprieta' privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento. Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge. L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali. ((Il Ministero delle finanze puo' stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprieta' privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dalla dogana o dal reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della guardia di finanza)). Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1970 al 12 aprile 1973
