Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI DOMANDE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI PIGNORATI - NATURA DECISORIA - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LE RELATIVE NORME - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non e' dubbia la legittimazione del giudice delegato al fallimento a sollevare le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che concernono le domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli artt. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla proponibilita' dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al Tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e dell'art. 24 della Costituzione. (L'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per non essere il giudice delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101, secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103 della stessa legge).
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE, SENTITO, SE POSSIBILE, IL FALLITO (O I SUOI EREDI) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 101 e 103 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, con ordinanza 21 ottobre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentare
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE COMUNALE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non si ravvisa la violazione, genericamente affermata, degli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della mancata previsione, nei citati artt. 101 e 103 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale. I rapporti tra la disciplina della procedura fallimentare e l'espropriazione esattoriale sono regolati dall'art. 205 T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. L'autonomia del procedimento previsto da tale norma esclude ovviamente la partecipazione dell'esattore al giudizio di rivendica nella procedura fallimentare.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentareart. 205 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare