Art. 118 fallimentoCasi di chiusura

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Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  • 1)se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  • 2)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
  • 3)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
  • 4)quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art118 · fonte su Normattiva