Art. 118 fallimento — Casi di chiusura
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Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
- 1)se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- 2)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
- 3)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4)quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva