Art. 118 fallimentoCasi di chiusura

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Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  • 1)se ((nel termine stabilito)) nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  • 2)quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati ((tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione));
  • 3)quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; ((4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.)) ((Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art118 · fonte su Normattiva