Art. 124 fallimento — Proposta di concordato
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Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e' ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore. La cessione non e' ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva