Art. 138 fallimento — Annullamento del concordato
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Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullita' e' ammessa. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva