Art. 138 fallimentoAnnullamento del concordato

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Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. ((Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.)) ((Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutivo. Esso e' reclamabile ai sensi dell'articolo 131.)) ((Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art138 · fonte su Normattiva