Art. 15 fallimentoProcedimento per la dichiarazione di fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 23 luglio 1970. Leggi il testo vigente →

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 23 luglio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art15 · fonte su Normattiva