Art. 15 fallimentoProcedimento per la dichiarazione di fallimento

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Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 16 luglio 1970, n. 141 (in G.U. 1a s.s. 22/7/1970, n. 184), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento".

Testo vigente dal 23 luglio 1970 al 17 luglio 2006 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art15 · fonte su Normattiva