Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso (e del decreto di convocazione) all'imprenditore collettivo - Notifica eseguita presso la casa comunale, nell'impossibilità di effettuarla all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al destinatario presso la sede legale - Perfezionamento con il solo deposito dell'atto, senza le ulteriori cautele richieste dall'art. 145 cod. proc. civ. per l'ordinaria notifica alle persone giuridiche - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa dell'impresa collettiva - Sopravvenuto rigetto di identiche censure - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre, n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012), censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente). Identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sopravvenuta sentenza n. 146 del 2016 in riferimento ai medesimi parametri, in quanto la specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.; ed in quanto il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 146 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 17 d.l. 179/2012
Fallimento e procedure concorsuali - Notifica ad imprenditore collettivo del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza - Adempimento a cura della cancelleria da effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - Impossibilità o esito negativo della notifica - Onere a carico del creditore istante di procedere a mezzo ufficiale giudiziario e successivo deposito nella casa comunale - Asserita irragionevole disparità di trattamento tra le notifiche "ordinarie" e quelle del processo fallimentare, in ragione della mancata applicazione delle ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica - Asserita violazione del diritto di difesa dell'impresa collettiva - Insussistenza - Tertium comparationis non omogeneo - Adeguata tutela della effettività del diritto di difesa dell'imprenditore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito. L'asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 cod. proc. civ. - che, per l'evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante - è esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina. A differenza dell'evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore. La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge.
Riguarda ancheart. 17 d.l. 179/2012
FALLIMENTO .RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. sent. n. 141 del 1970.
FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTRADDITTORIO DIFFERITO ALLA FASE DI IMPUGNAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore fallito, non costituisce mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione. E cio' in riferimento cosi' alle modalita' del particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della sentenza dichiarativa di fallimento, cui l'ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ult. co., legge fallimentare), mentre la rimozione degli effetti di essa conseguono soltanto e con inevitabile ritardo, al passaggio in giudicato della pronunzia che accolga l'opposizione (alla quale e' subordinata anche la cancellazione dal registro dei falliti). L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilita' di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalita' e delle speciali ragioni di urgenza e tempestivita', anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui e' informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.
FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio.