Art. 159 fallimento — Concordato
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La proposta del concordato e' approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non e' ammesso gravame.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva