Art. 174 fallimentoAdunanza dei creditori

L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che puo' essere scritta senza formalita' sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art174 · fonte su Normattiva