Art. 183 fallimento — Reclamo
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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione. L'atto di appello e' notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio. La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 14 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva