Art. 206 fallimentoPoteri del commissario

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L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita', che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1975, n. 400

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La L. 17 luglio 1975, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni".

Testo vigente dal 10 settembre 1975 al 13 novembre 1998 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art206 · fonte su Normattiva